5×1000

Scegliere a chi devolvere il 5×1000 dell’IRPEF è un diritto di tutti coloro che hanno il dovere di fare la dichiarazione dei redditi allo Stato Italiano. E’ quindi un diritto di chi paga le tasse e non costa nulla : si tratta infatti di indicare la destinazione d’uso di una parte (appunto il 5‰) dell’Imposta sui Redditi delle PErsone Fisiche al momento della dichiarazione stessa (presso un CAF od un commercialista) e tra l’altro è addizionale all’ 8‰. Tuttavia anche chi non ha l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi può devolvere il 5×1000 alle associazioni non profit compilando la scheda integrativa per il 5×1000 contenuta nel CUD e consegnandola in busta chiusa ad una banca od ufficio postale.

Le modalità per effettuare la scelta come pure i soggetti destinatari del 5×1000 sono definiti dalla Legge secondo quanto riportato sul portale dell’Agenzia delle Entrate, un cui estratto è integralmente mostrato nelle righe successive.

Spesso è difficile scegliere tra innumerevoli e valide proposte e quando si fa la dichiarazione dei redditi può capitare che, al momento della scelta, non si disponga nemmeno del promemoria del Codice Fiscale dell’Associazione desiderata.

L’Ambiente è silenzioso e magnanimo, ha ritmi talvolta lenti se comparati con quelli dell’Uomo. Forse per questo talvolta ci si orienta a sanare solo le emergenze, provvedendo alle esigenze immediate, soprattutto a quelle sanitarie. E’ giusto e doveroso, ma non bisogna scordare che la salute nostra deriva da quella dell’Ambiente in cui viviamo ed un’oculata progettazione è imprescindibile da considerazioni orientate al lungo periodo. Gli interventi più importanti sono quelli strutturali della nostra Casa Comune (v. Enciclica “Laudato sii”) e risultano anche i più onerosi. Nessuno promette di fare miracoli, probabilmente non se ne è nemmeno capaci, tuttavia la donazione insieme alla buona volontà è ciò che alimenta il Volontariato. A volte si pensa che in determinati contesti le disponibilità finanziarie non manchino, eppure ciò non corrisponde al vero. Necessitiamo del tuo contributo per acquistare strumentazione tecnica per il monitoraggio ambientale, per organizzare conferenze di informazione e sensibilizzazione per la collettività, per educare all’ambiente gli studenti delle scuole, per formare i nostri Volontari. Capita anche di perdere di vista il frutto di ciò che si è donato. Proprio per questo ci prefiggiamo, a chiusura del bilancio annuale, di rendere manifesta la destinazione di utilizzo che è stata fatta dei fondi. Il donatore è il vero artefice dei loro frutti!
Destinare il 5×1000 a Legambiente Pesaro è il modo più semplice ed economico di occuparsi del futuro di tutto l’ecosistema circostante, con una visione globale e lungimirante.

 

Per completezza, come si legge sul sito della Agenzia delle Entrate:

“I contribuenti possono destinare una quota pari al 5 per mille dell’Irpef a finalità di interesse sociale. Il contributo è stato reso stabile dalla legge 23/12/2014, n. 190 – pdf. Le categorie di enti che possono accedere al beneficio, le modalità di iscrizione e i criteri di ammissione al riparto per le diverse tipologie di soggetti sono le stesse di quelle stabilite per il 2010 (Dpcm del 23/4/2010 – pdf). Inoltre, i contribuenti possono destinare una quota pari al 5 per mille dell’Irpef al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (Dl n. 98 del 6/7/2011, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 111 del 15/07/2011 – pdf).”

Soggetti destinatari del contributo

5x1000 AEL’articolo 1, comma 154, della legge 3 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015 – pdf) ha previsto, per l’esercizio finanziario 2015 e successivi, la possibilità per i contribuenti di destinare una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a sostegno delle stesse categorie di soggetti beneficiarie del contributo per l’esercizio finanziario 2010.

Per l’anno finanziario 2016, il 5 per mille è pertanto destinato, nel dettaglio, a sostegno delle seguenti finalità:

  1. sostegno degli enti del volontariato:
    • organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991
    • Onlus – Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (articolo 10 del Dlgs 460/1997)
    • cooperative sociali e i consorzi di cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991
    • organizzazioni non governative già riconosciute idonee ai sensi della legge n. 49 del 1987 alla data del 29 agosto 2014 e iscritte all’Anagrafe unica delle ONLUS su istanza delle stesse (art. 32, comma 7 della Legge n. 125 del 2014)
    • enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti accordi e intese, considerate Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell’art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997
    • associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno, considerate Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell’art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997
    • associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali (articolo 7, commi da 1 a 4, legge 383/2000)
    • • le associazioni e fondazioni di diritto privato che operano nei settori indicati dall’articolo10, comma 1, lettera a) del Dlgs 460/1997.
  2. finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell’università
  3. finanziamento agli enti della ricerca sanitaria
  4. sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente
  5. sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

Tra le finalità alle quali può essere destinata, a scelta del contribuente, una quota pari al cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è inserita, altresì, quella del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (articolo 23, comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 – pdf). Con il Dpcm 30 maggio 2012 – pdf sono state stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità di riparto delle somme.

5x1000